TELEFONIA

Nell’ambito della telefonia si possono utilizzare le conciliazioni, procedura che consentono di attuare un tentativo di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Può essere paritetica quando la controversia viene esaminata da una Commissione formata in modo paritetico, cioè da due conciliatori di cui uno nominato dall’impresa e uno nominato dall’Associazione in rappresentanza del consumatore.

Questa procedura si basa su un protocollo sottoscritto fra le associazioni dei consumatori e il consorzio.

 

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In alternativa è possibile adire la procedura di conciliazione presso l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas Naturale e il Sistema Integrato per quanto riguarda il settore dell’energia.

Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni è possibile, in alternativa alle procedure di conciliazione paritetica, il ricorso al Co.Re.Com della propria regione di appartenenza e, in caso di esito negativo all’Autorità per le Telecomunicazioni.

In ogni caso, prima di attivare qualsiasi procedura conciliativa è necessario presentare prima un reclamo all’impresa.
 
In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta al reclamo entro 30/45 giorni può essere esperita la procedura.
 
Condizione imprescindibile è che non sia stata avviata alcuna procedura giudiziaria.
La domanda deve essere presentata dal consumatore tramite l’Associazione dei Consumatori.
 
Nel caso in cui il Consumatore presenti istanza in proprio gli verrà assegnata un’associazione dei consumatori a random tra quelle iscritte.
 
Al termine della procedura viene redatto un verbale con una proposta di conciliazione che viene inviato al consumatore e che ha effetto di transazione.
 
Nel caso di mancato accordo verrà redatto un verbale negativo che consente comunque al consumatore di instaurare una causa davanti al giudice ordinario.
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